Apple Inc. ha perso in appello la sua battaglia legale per difendere la sua esclusività sul marchio “iPhone” in Cina.
Il Tribunale di Pechino ha dato ragione alla controparte, l’azienda cinese Xintong Tiandi Technology Ltd, la quale potrà continuare a produrre e vendere la sua linea di prodotti in pelle, principalmente custodie, portafogli e borsette, a marchio “IPHONE” scritto a caratteri maiuscoli.
Le motivazioni addotte dalla Corte di Pechino
La sentenza pronunciata dal tribunale di Pechino si basa sulla seguente motivazione: la Xintong Tiandi Technology Ltd ha il diritto di impiegare il nome “IPHONE”, scritto con lettere maiuscole, come segno distintivo sulla sua linea di prodotti in pelle in quanto l’azienda cinese ha registrato, per la classe di prodotti in pelle, il nome IPHONE nel 2007. Apple, invece, pur avendo registrato il marchio iPhone nel 2002, ha introdotto lo smartphone iPhone sul mercato cinese solo nel 2009, quindi due anni dopo la registrazione della controparte cinese, e ha ottenuto il via libera alla proprietà del marchio solo nel più recente 2013.
Nella sentenza di appello, ha influito sia la decisione in primo appello del 2012, in occasione della quale i giudici di primo grado sostennero che l’azienda, fondata da Steve Jobs, non fosse stata in grado di dimostrare che il marchio iPhone fosse conosciuto in Cina prima del 2007, anno in cui la controparte cinese aveva di fatto registrato il marchio. Sia l‘anno di registrazione del marchio stesso, antecedente, come visto, all’anno 2009 in cui la Apple ha lanciato l’iPhone nel mercato cinese.
Quindi gli elementi rilevanti sono: antecedenza della registrazione, diversità della classe e il non aver dimostrato la notorietà del nome “iPhone” in Cina nel 2007.
L a sentenza crea così un precedente non del tutto irrilevante per il mercato cinese che riconosce alla Apple Inc il primato assoluto dei suoi marchi solo nel campo dei dispositivi mobili, smartphone, iPad e così via, limitandone però l’estensione automatica anche ad altre classi. Secondo la sentenza, infatti, primato della Apple non può essere automaticamente esteso ad altri settori merceologici. Ecco spiegate le ragioni per le quali Apple dovrà accettare una linea si prodotti in pelletteria a marchio IPHONE.
Secondo gli analisti questa convivenza non inciderà in termini finanziari sull’azienda di Cupertino, anche memori di quanto già accaduto nel 2012 quando l’azienda affrontò un contenzioso con la Proview International Holdings Ltd in merito all’utilizzo della parola “iPad”, conclusosi poi con un accordo di 60 milioni di dollari.
E’ innegabile però che la sentenza sia uno “smacco” all’iPhone, il prodotto incoronato dal Time Magazine come il più influente di tutti i tempi e ha cambiato la vita ed il lavoro dell’uomo contemporaneo (a proposito nella medesima classifica dei 50 oggetti, troviamo Google Glass all’ultimo posto!).
Senza contare l’ulteriore rallentamento per la Apple in Cina, dopo le vendita di ebook e film su iTunes bloccate dal governo cinese e le accuse mosse, qualche anno fa, all’azienda di aver uno scarso servizio clienti e inadeguate garanzie. Aspetto non ininfluente per la Apple, considerati anche gli ultimi dati delle vendite, e considerata la grandezza del mercato cinese, che include Taiwan e Hong Kong, e che determina circa il 25% del fatturato totale dell’azienda.
Per questi motivi è logico pensare che Apple farà ricorso alla Corte Suprema di Pechino per difendere strenuamente il marchio “iPhone”, in chiaro disaccordo con la suprema corte di Pechino, anche considerando le altre cause intentate proprio contro Xintong.
Senza dimenticare che nel mercato asiatico, soprattutto in Cina e in Corea del Sud, sono purtroppo molto diffusi i fenomeni di “pirateria”, meglio conosciuti come “trademark squatting” e “domain squatting”. Così diffusi e dannosi per le aziende straniere, che il Governo Cinese ha approvato nel 2014 delle modifiche normative al fine di rendere il sistema di tutela dei marchi più snello e sicuro per le aziende. E così è stato riconosciuto l’obbligo, sia nella registrazione di un marchio sia nel suo uso, ai principi di correttezza e buona fede.
Altra importante novità, introdotta dalla riforma, riguarda il fatto che se un soggetto opera in Cina senza aver registrato il marchio, può opporsi ad un altro soggetto che registri questo marchio, salvo dimostrare la cattiva fede e l’esistenza di relazioni contrattuali, commerciali o altri tipi di relazioni. È stato inoltre introdotto il diritto di pre-uso a tutela di marchi “notori” e semplificata notevolmente l’intera procedura di deposito come ad esempio:
- La registrazione multiclasse.
- Il deposito elettronico del marchio.
- Il concetto di marchio sonoro.
- Rinnovo dai 12 mesi prima della scadenza e 6 mesi di tempo per il rinnovo dopo la scadenza (come accade in Italia), importante perchè in Cina bisogna avere un titolo valido per tutelarsi verso terzi e attivare i controlli preventivi in dogana.
Senza contare l’aspetto del “risarcimento” che può portare il trasgressore a dover risarcire il danno fino al triplo di quanto ottenuto in modo illecito o di quanto il legittimo titolare non ha guadagnato.
Considerata la questione, si comprende come gli sviluppi della causa che vede la Apple impegnata a tutela del marchio “iPhone”, assumano un rilievo importante soprattutto in un mercato così vasto come quello cinese.