Cessazione del franchising: quando impiegare la tutela inibitoria preventiva a tutela delle informazioni aziendali riservate.
La tutela inibitoria preventiva è uno strumento prezioso che può essere impiegato dal franchisor per impedire o far cessare un comportamento lesivo dell’ (ex) franchisee, come la divulgazione e l’impiego di informazioni aziendali riservate dopo la cessazione del contratto di franchising.
L’applicazione della tutela inibitoria preventiva per proteggere informazioni riservate del franchisor è limitata.
Infatti secondo quanto stabilito dall’ Ordinanza 23/04/2008 del Tribunale di Torino, sez. civile, se il Franchisee, al termine del rapporto di franchising, viola l’obbligo contrattuale di non utilizzare informazioni aziendali riservate, la cui trasmissione è riservata al franchisor, ma l’oggetto del vincolo non è caratterizzato dagli elementi indicati dall’‘art 98 del Codice di Proprietà Industriale, in sede cautelare non si puo’ concedere la tutela inibitoria.
Quali sono gli elementi caratterizzanti – ex art 98 del Codice delle Proprietà Industriali – che rendono applicabile la tutela inibitoria?
L’oggetto del vincolo deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:
[checklist]
- Segretezza: nel senso che non siano nel loro inseme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore
- Abbiano Valore Economico in quanto segrete.
- Siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
- Sono oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.
[/checklist]
Se l’oggetto del vincolo non possiede questi elementi caratterizzanti, in caso il rapporto di franchising si risolva a causa di inadempimento di una delle parti, non è possibile procedere con l’applicazione della tutela inibitoria in via preventiva, vale a dire non è possibile applicare lo strumento di tutela preventiva, volto a impedire o a far cessare un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante.